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D.P.R. 15/02/20063. La provincia promuove, ove possibile, la graduale eliminazione delle intubazioni e delle coperture d'alveo esistenti. Art. 30 - Smaltimento delle acque di pioggia 1. Fatta salva la disciplina in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e quella di salvaguardia delle acque ad uso potabile, al fine di contrastare la rapidità di conferimento delle acque di pioggia nel reticolo idrografico, è privilegiata un'adeguata dispersione delle stesse nel terreno, in tutti i casi in cui ciò risulti possibile per via diretta ovvero mediante l'apprestamento di apposite aree disperdenti. In alternativa deve essere comunque perseguita la realizzazione di idonee vasche di smorzamento e laminazione. 2. Per le stesse finalità del comma 1 deve essere evitata, ove possibile, l'impermeabilizzazione dei suoli, privilegiando le pavimentazioni ad elevata capacità drenante. Capo VI Ambiti fluviali Art. 31 - Ambito di applicazione 1. Il presente capo reca la disciplina per la tutela delle tre tipologie di ambiti fluviali descritte nella parte VI dell'elaborato di piano e delimitate nell'apposita cartografia ad esso allegata. Art. 32 - Ambiti fluviali di interesse idraulico 1. Gli ambiti fluviali di interesse idraulico sono costituiti dalle aree nelle quali assume un ruolo preminente la possibilità di espansione dei corsi d'acqua e quindi di invaso delle piene. 2. Nella prima applicazione del presente piano, gli ambiti fluviali di interesse idraulico sono costituiti dalle aree soggette ad esondazione con tempo di ritorno fino a 200 anni e poste al di fuori dei centri abitati, quali risultano dalla cartografia del presente piano. I centri abitati sono soggetti alla disciplina del Capo IV e formano oggetto di idonei interventi di difesa. 3. La giunta provinciale assicura, in armonia con quanto disposto dal terzo comma dell'art. 22, il mantenimento o l'incremento della capacità di invaso complessiva del territorio provinciale, provvedendo in tal senso anche ad aggiornare periodicamente la perimetrazione degli ambiti fluviali di interesse idraulico in base all'evoluzione delle metodologie analitiche e dei modelli idraulici. 4. La realizzazione di qualsiasi intervento o manufatto negli ambiti fluviali di interesse idraulico è ammessa nel rispetto delle seguenti condizioni a) non si riduca apprezzabilmente la capacità di invaso complessiva dell'ambito o si prevedano interventi idraulicamente compensativi, fermo restando lo specifico assenso della competente autorità idraulica b) non si determini l'incremento delle condizioni di rischio idrogeologico. Art. 33 - Ambiti fluviali di interesse ecologico 1. Allo scopo di garantire adeguata funzionalità agli ambiti fluviali di interesse ecologico, anche per i fini della corrispondente disciplina stabilita dalle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale, i piani regolatori generali dei comuni recepiscono la relativa delimitazione determinata dal presente piano. 2. I piani regolatori generali dei comuni dettano la disciplina d'uso anche con riguardo ai criteri di tutela e di valorizzazione riportati nella parte VI dell'elaborato di piano. Art. 34 - Ambiti fluviali di interesse paesaggistico 1. Allo scopo di salvaguardare i paesaggi fluviali, con particolare riguardo ai loro caratteri di continuità, naturalità e fruibilità, il Piano urbanistico provinciale individua gli ambiti fluviali di interesse paesaggistico, anche con riferimento a quelli rappresentati in prima stesura nella cartografia allegata alla parte VI del presente piano. 2. Il piano urbanistico provinciale stabilisce i termini e le modalità di recepimento degli ambiti di cui al comma 1 nei piani regolatori generali dei comuni, anche con riguardo ai criteri di tutela e di valorizzazione riportati nella parte VI dell'elaborato del presente piano. Art. 35 - Aggiornamenti 1. Le attività di aggiornamento degli ambiti fluviali in termini di mera riperimetrazione effettuata nel rispetto dei principi generali fissati dal presente piano non costituiscono modifiche o integrazioni ai sensi dell'art. 3 e sono svolte direttamente dalla provincia. Capo VII Norme finali e abrogazione Art. 36 - Misure di coordinamento interregionale 1. La provincia esercita le funzioni di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 381 del 1974 secondo il principio della leale collaborazione con le regioni e la provincia autonoma confinanti, promuovendo con esse appositi accordi, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241, ovvero ai sensi delle altre norme vigenti, finalizzati alla regolazione di aspetti procedimentali di coordinamento e di ogni altro aspetto gestionale afferente la derivazione. In particolare, le predette forme di collaborazione hanno ad oggetto la tutela dell'ambiente, del patrimonio idrico, nonchè degli interessi e della sicurezza delle popolazioni coinvolte, con riferimento agli aspetti tecnico-gestionali, patrimoniali e finanziari nonchè di vigilanza connessi con l'utilizzazione delle acque pubbliche, e sono dirette a garantire l'unitarietà dell'azione amministrativa e l'armonizzazione degli interessi espressi dai territori sui quali incide la derivazione. 2. Parimenti la provincia esercita, in osservanza dei principi e delle modalità indicati al comma 1, le funzioni ad essa riservate in materia di concessioni di derivazioni di acque, qualora: a) le predette derivazioni incidano significativamente sul regime dei corpi idrici, dei bacini e dei laghi a carattere interregionale; b) i medesimi corpi idrici, bacini e laghi a carattere interregionale siano interessati da molteplici utilizzazioni, anche a scopo potabile, o richiedano speciali misure di regolazione dei livelli di invaso o di ricambio dei volumi idrici o altre particolari azioni di controllo e di salvaguardia, anche ambientali; c) sia espressamente previsto, in altre fattispecie, dalle presenti norme di attuazione. 3. Gli accordi di cui al comma 1 possono prevedere il supporto tecnico, a favore delle regioni e province autonome interessate, delle autorità di bacino di rilievo nazionale, nonchè l'esercizio coordinato delle attività tecnico- scientifiche e di controllo delle rispettive agenzie provinciali e regionali per la protezione dell'ambiente. 4. Qualora i vincoli, le limitazioni o le prescrizioni - imposti, per effetto degli accordi di cui ai commi 1 e 2, nei confronti dei concessionari di derivazioni esistenti o di altri destinatari - comportino l'obbligo di indennizzo, quest'ultimo è posto a carico delle regioni o province autonome in ragione del rispettivo interesse all'adozione della misura. 5. La provincia autonoma di Trento approva i progetti di opere idrauliche che presentino importanti ripercussioni chiaramente individuabili sul regime dei corpi idrici al di fuori del territorio provinciale, tenuto conto dei pareri delle autorità di bacino interessate. Dette autorità si esprimono entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta di progetto; decorso tale termine la provincia procede in ogni caso alla conclusione del relativo procedimento anche in assenza del parere richiesto. 6. Le disposizioni previste dal comma 5 non trovano applicazione relativamente ai progetti approvati dalla provincia autonoma di Trento antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente piano. 7. Le Autorità di bacino di rilievo nazionale dei fiumi Adige e Po e dell'Alto Adriatico assicurano, nell'ambito della rispettiva competenza, che le regioni Veneto e Lombardia, nonchè la Provincia autonoma di Bolzano sottopongano i relativi progetti di opere idrauliche che presentino i requisiti di cui al comma 5 a procedure di verifica preventiva equivalenti a quelle ivi previste. 8. Le Province autonome di Trento e di Bolzano e le regioni del Veneto e Lombardia, in quanto interessate, stipulano accordi entro un anno dall'entrata in vigore del presente piano, tenuto conto dei pareri delle Autorità di bacino di rilievo nazionale interessate nei modi e nel termine di cui al comma 5, per far fronte a stati di emergenza dovuti a fenomeni di siccità, di piena o di inquinamento delle risorse idriche. Qualora ne ricorrano le condizioni gli accordi di cui al presente comma sono definiti anche di concerto con le competenti autorità idrauliche e di protezione civile. Fra gli accordi di cui al presente comma rientra anche la convenzione per l'uso della galleria Adige-Garda stipulata il 1° luglio 2002 tra la Provincia autonoma di Trento, la Regione del Veneto, la Regione Lombardia, l'Agenzia interregionale per il fiume Po, l'Autorità di bacino del fiume Adige e l'Autorità di bacino del fiume Po. 9. Qualora la messa in sicurezza delle aree a rischio idrogeologico nei territori non ricadenti nell'ambito della provincia di Trento richieda la realizzazione di interventi strutturali e non strutturali nel territorio della suddetta provincia, le Autorità di bacino interessate propongono, ai sensi dell'art. 3, comma 3, l'inserimento degli interventi nei programmi pluriennali ed annuali di cui all'art. 22. Art. 37 - Rilevazioni idriche 1. La Provincia autonoma di Trento provvede - in osservanza delle norme di attuazione dello statuto - alle misurazioni idrometriche, idrologiche e meteorologiche, alle osservazioni climatologiche, glaciologiche e al catasto dei ghiacciai, curando l'espletamento di ogni altro adempimento ad essa attribuito per le attività di rilevamento dei dati nelle predette materie. 2. In particolare, la Provincia cura l'elaborazione e l'automazione dei dati afferenti le risorse idriche, assicurandone la compatibilità all'interno del sistema informativo elettronico provinciale e garantendo - secondo criteri di unitarietà e razionalità - un appropriato flusso ed interscambio di dati e di informazioni con le istituzioni statali, regionali e interregionali, ivi comprese le autorità di bacino di rilievo nazionale. Essa provvede alla pubblicazione e divulgazione delle informazioni acquisite e, in particolare, degli annali idrologici, dei dati meteo-nivometrici, dei rilievi morfologici dei bacini imbriferi, delle acque superficiali e sotterranee. Art. 38 - Entrata in vigore e attuazione del piano 1. Il presente piano ha effetto il quindicesimo giorno successivo dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente della Repubblica che lo rende esecutivo, ai sensi dell'art. 8, commi quinto e sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974 n. 381. 2. Con decorrenza dalla data di cui al comma 1, cessa di applicarsi il piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, fatti salvi gli effetti e gli atti da esso derivanti. 3. La Provincia autonoma di Trento svolge attività di monitoraggio sullo stato di attuazione del piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche. 4. All'attuazione del presente piano la provincia può inoltre provvedere, secondo quanto previsto dal proprio ordinamento, con apposite disposizioni legislative e amministrative che disciplinano, in particolare, le procedure amministrative e i profili sanzionatori eventualmente necessari nonchè le misure di carattere organizzativo e finanziario. In particolare, nel quadro delle competenze ad essa riconosciute dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, la Provincia provvede, con proprie risorse finanziarie, alla realizzazione di opere e interventi attuativi del presente Piano, fatto salvo quanto previsto dall'art. 36, comma 5. Resta inoltre fermo quanto stabilito dall'art. 5, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 381 del 1974. 5. Fermo restando quanto disposto dall'art. 3 e quanto già specificamente demandato alla normativa provinciale dal presente piano, la provincia può disciplinare con propria normativa: a) la deroga di cui all'art. 8, comma 2, purchè non risultino attuabili forme alternative di approvvigionamento e si tratti di utilizzazioni di entità limitata e destinata ad usi di carattere prioritario; b) la disciplina transitoria di cui all'art. 9, commi 2 e 3, ferme restando le scadenze ivi previste; |
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